FONDO VOLO: PENSIONE DI ANZIANITA’ IN CUMULO CON REQUISITI ANAGRAFICI E CONTRIBUTIVI RIDOTTI

Con la Sentenza 222/2022 che chiarisce finalmente il tema giuridico del cumulo per gli iscritti al Fondo Volo il Tribunale di Busto Arsizio Sezione Lavoro ha dichiarato illegittimo il rigetto della domanda del beneficio a suo tempo presentata dal pensionato e motivata dall’Istituto sul rilievo della mancanza di un numero di contributi sufficienti.

Viene accolto il ricorso presentato dal nostro Studio Legale accertando come occorra tenere conto delle norme specifiche in materia di riduzione del periodo di contribuzione prevista per i piloti e gli assistenti di volo, norme che sono applicabili anche in materia di pensione anticipata in cumulo in mancanza di espressa previsione legislativa che escluda l’applicazione del trattamento più favorevole dettata dalla normativa speciale.

Ed infatti, l’art. 1, comma 239, L. n. 228/12 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, “…i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un’unica pensione.

La predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6 dell’articolo 24, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24, ovvero, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato l’anzianità contributiva prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24 adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per la liquidazione dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto”.

Il ricorrente, pertanto aveva richiesto che nel caso di specie si applicasse l’art. 3 del D.L. n. 164/1997 che dispone che l’iscritto al fondo volo può conseguire la pensione anticipata “…con i requisiti anagrafici e contributivi ridotti, rispetto a quelli previsti dalla normativa in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria, di un anno ogni cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo, fino ad un massimo di cinque anni, a condizione che il lavoratore possa far valere 20 anni di contribuzione obbligatoria e/o volontaria al Fondo ovvero, relativamente ai lavoratori appartenenti alle categorie dei tecnici di volo e dei piloti collaudatori, 15 anni (requisito c.d. specifico).”, così come la Circolare della stessa INPS n. 60/2017 che afferma “…nel determinare l’anzianità contributiva posseduta dall’assicurato, ciascuna gestione tiene conto delle regole del proprio ordinamento vigenti alla data di presentazione della domanda.”

Una prospettazione riconosciuta valida dal Tribunale che ha smentito la tesi di parte resistente secondo cui il meccanismo di riduzione dell’anzianità contributiva non troverebbe applicazione ai fini dell’accertamento dell’anzianità contributiva complessiva utile a determinare il diritto a conseguire i trattamenti pensionistici in cumulo (il meccanismo più favorevole sarebbe utilizzabile, secondo l’INPS, ai soli fini del riconoscimento delle prestazioni a carico del fondo volo e da porre a carico esclusivo della gestione medesima).

La pensione di anzianità/anticipata in cumulo per gli iscritti al Fondo Volo, pertanto si dovrà calcolare sommando le anzianità contributive maturate nei singoli ordinamenti oggetto di cumulo secondo la norma che prevede requisiti anagrafici e contributi ridotti.