
22 Giu L’ILLEGITTIMO UTILIZZO DEI PERMESSI EX LEGE 104/92 GIUSTIFICA IL LICENZIAMENTO
Con l’Ordinanza 17102/21 del 16 giugno 2021 la Cassazione torna sul tema dell’abuso dei permessi ex lege 104/92 cristallizzando il principio di diritto già enunciato con la Sentenza n. 17968 del 13/09/2016 secondo cui “l’assenza dal lavoro per usufruire di permesso ai sensi della L. 104/1992 deve porsi in relazione causale diretta con lo scopo di assistenza al disabile, con la conseguenza che il comportamento del dipendente che si avvalga di tale beneficio per attendere ad esigenze diverse integra l’abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell’Ente assicurativo, con rilevanza anche ai fini disciplinari”.
La decisione è stata resa in una fattispecie che vedeva contrapposto un lavoratore di Poste Italiane Spa che aveva usufruito di giorni di permesso ai sensi della L. 104/1992 per assistere la madre e che, a seguito di accertamento investigativo, era risultato impegnato attività incompatibili con l’assistenza, essendosi recato prima presso il mercato, poi al supermercato e infine al mare con la famiglia, piuttosto che presso l’abitazione della madre, convivente con il marito.
Di qui l’applicazione della sanzione espulsiva prevista dall’art. 54 CCNL di settore in caso di violazioni dolosamente gravi, tali da non consentire la prosecuzione del rapporto e da reputare lecito l’utilizzo di attività investigativa in relazione alla verifica della sussistenza di atti illeciti compiuti dai dipendenti durante la fruizione di un permesso, sanzione espulsiva ritenuta legittima dalla Suprema Corte.