
08 Giu DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI PROCESSUALI – VALIDA LA SECONDA PEC
Con provvedimento dell’11 maggio 2021, la Cassazione si è pronunciata sul tema del perfezionamento del deposito telematico degli atti processuali.
La statuizione prende il via da un ricorso presentato avverso la dichiarazione di inammissibilità di un reclamo proposto nell’ambito di un procedimento “Fornero”, a causa del deposito tardivo legato all’inosservanza del termine decadenziale di 30 giorni stabilito dall’art. 1, co.58, l. 92/2012.
Il ricorrente evidenziava che il reclamo era stato regolamente depositato nei termini in quanto la copia dei messaggi PEC generati in seguito al deposito telematico, in particolare dalla ” ricevuta di avvenuta consegna ( RdAC)”, confermava il rispetto dei termini.
La Suprema Corte, seguendo quanto già rilevato in altri provvedimenti precedenti, confermava che il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, come disposto dall’art. 16 bis, comma 7, del DL 179/2012 e succ. modifiche.
La decisione in esame precisa inoltre il ruolo e la funzione delle PEC generate in seguito al deposito di un atto giudiziario.
Sappiamo tutti come siano 4.
La prima, ” ricevuta di accettazione”, attesta che l’invio è stato accettato dal sistema per l’inoltro all’ufficio destinatario;
La seconda, ” ricevuta di consegna”, attesta che l’invio è intervenuto con la consegna nella casella di posta dell’ufficio destinatario ( E RILEVA AI FINI DELLA TEMPESTIVITA’ DEL DEPOSTO CHE SI CONSIDERA PERFEZIONATO IN TALE MOMENTO);
La terza, attesta l’esito dei controlli automatici del deposito ( indirizzo del mittente – che deve risutare nel registro ReGIndE – il formato del messaggio – che deve essere aderente alle specifiche – la dimensione del messaggio, che non deve eccedere quella massima consentita – 30MB);
La quarta, attesta l’esito del controllo manuale del cancelliere, ovvero se il deposito è stato accettato o meno dalla cancelleria. Con tale accettazione, e solo a seguito di essa, si consolida l’effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda PEC e, inoltre il file viene caricato sul fascicolo telematico, divenendo così visibile alle controparti.
Tali precisazioni sono utili in quanto ultimamente si sono verificate numerose disfunzioni del sistema che lasciano all’avvocato il terribile dubbio se la propria attività telematica abbia sortito il corretto effetto.
Soprattutto in tema di impugnazioni e di opposizioni rituali il ruolo svolto dalle PEC appare decisivo e la pronuncia della Cassazione in argomento risulta particolarmente interessante.