PERSONALE DI VOLO – PENSIONE DI VECCHIAIA A 60 ANNI

Dopo anni di confusione generata da un susseguirsi di norme come al solito non omogenee ed una serie di salvaguardie che hanno coinvolto anche i lavoratori del settore aereo (sopratutto piloti delle compagnie che hanno dovuto subire l’allontanamento dal posto di lavoro), l’Inps con la circolare n. 117 del 7 ottobre 2020 ha illustrato quanto introdotto dal decreto legge 4/2019 per la categoria.

Le norme sono dirette a disciplinare il rapporto previdenziale di coloro che sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per chi ha presso servizio dal 1996 in poi, ed alla Cassa dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato (Ctps) per chi risultava già in servizio a tale data, rendendo omogeneo il requisito anagrafico indipendentemente dalla gestione pensionistica di appartenenza, cioè Ctps o Fpld che tanta confusione (e tanto contenzioso) ha creato nel corso di questi anni (la precedente norma (articolo 10, comma 2, del Dlgs 157/2013), abrogata dalla legge 26/2019, finiva per determinare l’applicazione di normative differenti in relazione al regime pensionistico di iscrizione, e quindi diversi limiti di età per individuare la perdita del titolo abilitante).

Questo Studio ha avuto modo di seguire diverse posizioni di personale del settore in controversie previdenziali e più di una volta ha avuto occasione di dimostrare l’inefficienza e l’ingiustizia create dalla disparità di trattamento che si verificava tra settore pubblico (che coinvolgeva sopratutto personale militare ed ex militare) e privato, ottenendo sempre risultati favorevoli alla clientela.

L’intervento legislativo e la circolare in commento giungono a proposito e rappresentano un primo ed importante tassello che renderà sicuramente più agevole la vita di tanti lavoratori e pensionati.