
15 Set CASELLA PEC PIENA E NOTIFICA TELEMATICA – IL DETTATO DELLA CASSAZIONE
E’ onere del difensore provvedere al controllo periodico della propria casella di PEC.
La notificazione di un atto eseguita ad un soggetto, obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, si ha per perfezionata con la ricevuta con cui l’operatore attesta di avere rinvenuto la cd. casella PEC del destinatario “piena”, da considerarsi equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna, in quanto il mancato inserimento nella casella di posta per saturazione della capienza rappresenta un evento imputabile al destinatario, per l’inadeguata gestione dello spazio per l’archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi.
La Cassazione con la recente Ordinanza n. 3164/20 del 11.2.2020 (il cui documento integrale è possibile consultarlo al link in calce) afferma tale principio motivando la propria decisione sulla scorta del ragionamento secondo il quale in tema di comunicazioni, già vi fossero precedenti similari nei quali la medesima (Sez. 5, sent. n. 7029 del 21/32018, rv. 64755401) aveva avuto modo di precisare che:
“Il mancato buon esito della comunicazione telematica di un provvedimento giurisdizionale, dovuto alla saturazione della capienza della casella di posta elettronica del destinatario, e’ un evento imputabile a quest’ultimo, in ragione dell’inadeguata gestione dello spazio per l’archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi, sicche’ legittima l’effettuazione della comunicazione mediante deposito dell’atto in cancelleria, ai sensi del Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16, comma 6, conv. in L. n. 221 del 2012, come modificato dal Decreto Legge n. 90 del 2014, articolo 47, conv. in L. n. 114 del 2014,” (cfr. altresi’ Sez. L, sent. n. 13532 del 20/05/2019, rv. 653961 – 01).
Il principio sopra richiamato pur se dettato per le comunicazioni, è possibile applicarlo anche in tema di notificazioni, ritiene infatti il Collegio che il disposto del Decreto Ministeriale n. 44 del 2011, articolo 20, comma 5, (recante, “Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi del Decreto Legge 29 dicembre 2009, n. 193, articolo 4, commi 1 e 2, convertito nella L. 22 febbraio 2010, n. 24), stabilisca che “Il soggetto abilitato esterno e’ tenuto a dotarsi di servizio automatico di avviso dell’imminente saturazione della propria casella di posta elettronica certificata e a verificare la effettiva disponibilita’ dello spazio disco a disposizione.”.
Leggi il provvedimento Ordinanza n. 3164/20 del 11.2.2020