IUS VARIANDI – IMPOSSIBILE MODIFICARE LE MANSIONI DEL LAVORATORE DA CONCETTO A MANUALI

Con la recente Ordinanza della Corte di Cassazione – Sezione lavoro del 3 agosto 2020 n. 16594 viene affermato un importante principio in tema di modifica delle attività svolte dal lavoratore precisando come: “nello scrutinio attinente al corretto esercizio dello jus variandi da parte del datore di lavoro sia necessario accertare che le nuove mansioni conferite siano aderenti alla specifica competenza tecnico professionale del dipendente e siano tali da salvaguardarne il livello professionale acquisito, in una prospettiva dinamica di valorizzazione della capacita’ di arricchimento del bagaglio di conoscenze ed esperienze, ed in coerenza coi dettami di cui all’articolo 2103 c.c. il cui baricentro, (come affermato da Cass. cit. S.U. n. 25033/2006) e’ dato proprio dalla protezione della professionalita’ acquisita dal prestatore di lavoro.”

Nello specifico, la lavoratrice, dipendente di Poste Italiane, inquadrata nell’Area Funzionale Operativa livello C del Ccnl che comportava lo svolgimento di «attività amministrative e di coordinamento», era stata, invece, assegnata  “a posizione comportante l’esercizio di mansioni manuali, di mero riordino e sistemazione di materiale secondo procedure standardizzate”, così violando le prescrizioni dell’articolo 2103 del codice civile.