REINSERITO L’IPA (INDICE PA) NEI PUBBLICI ELENCHI PER LE NOTIFICHE TELEMATICHE

Con il decreto legge semplificazioni recentemente approvato dal Governo finalmente viene risolta la criticità relativa alle notifiche alle Pubbliche Amministrazioni che non avevano comunicato il proprio indirizzo PEC al Reginde.

Infatti, benché il termine per la predetta comunicazione sia scaduto da quasi sei anni, molte amministrazioni (per dolo o colpa non è dato sapere) non avevano provveduto, lasciando la notifica degli atti “alla carta” con notevole aggravio di costi e di adempimenti per i professionisti onerati dell’adempimento.

Oggi, al fine di superare i problemi e i rallentamenti provocati dalla situazione predetta  – che aveva generato un cortocircuito per cui a seguito del decreto legge 179/2012 (che ha introdotto il Reginde e l’ha individuato come l’unico elenco “ufficiale” dei recapiti della Pa)  la notifica effettuata a mezzo Pec a un indirizzo non compreso nel Reginde medesimo era considerata nulla, in base all’articolo 160 del Codice di procedura civile, come ribadito a più riprese dalla Corte di cassazione – è stato finalmente dato il via libera all’uso dell’Ipa (un registro ove sono censite tutte le Pubbliche Amministrazioni e dove sono riportati tutti gli indirizzi PEC di cui sono dotati gli uffici).

A partire dal 17 luglio il decreto semplificazioni consente di recuperare il tempo perso ed ammette la possibilità per gli avvocati di attingere all’Ipa quando l’amministrazione a cui devono notificare un atto non ha comunicato la Pec al Reginde.

AVVISO AI NOTIFICANTI: Se nell’Ipa sono indicati più recapiti Pec, l’atto va notificato all’indirizzo primario indicato, secondo le linee guida Agid, nella sezione «ente» dell’elenco.