26 Giu REINTEGRAZIONE GIUDIZIALE E DIRITTO ALLE FERIE LA CORTE DI GIUSTIZIA UE IN CONTRASTO CON LA GIURISPRUDENZA DELLA CASSAZIONE
La Corte di giustizia europea (cause riunite C-762/18 e C-37/19), ha recentissimamente affermato sul tema del riconoscimento delle ferie in caso di lavoratore reintegrato a seguito di sentenza il seguente principio di diritto:
Il periodo compreso tra la data del licenziamento illegittimo e la data della reintegrazione del lavoratore nel suo impiego, avvenuta mediante una decisione giudiziaria, deve essere assimilato a un periodo di lavoro effettivo ai fini della maturazione delle ferie annuali retribuite.
Nonostante sia stata emessa in relazione a vicende giudiziarie relative alla Bulgaria, tale decisione appare destinata a suscitare clamore anche in Italia dove il principio di diritto “scardinato” dal giudice europeo è identico a quello bulgaro.
Infatti secondo l’interpretazione giurisprudenziale maggioritaria in Bulgaria nel periodo compreso tra la data della cessazione del rapporto di lavoro e la reintegrazione del dipendente quest’ultimo non ha in concreto prestato alcuna attività, e quindi non sorge nessun diritto a ferie annuali retribuite.
Il contrasto tra le decisioni delle due corti sicuramente sarà oggetto di ulteriori pronunce che occorrerà monitorare per verificare la portata dell’innovazione giurisprudenzale.